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Normativa

Norme per il riconoscimento dei CFA

Regolamento per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (CFA)

  • considerata la necessità di offrire procedure comprensibili e trasparenti per il riconoscimento e la convalida in termini di CFA delle capacità e delle competenze precedentemente acquisite dagli studenti iscritti, sia  come titoli formali che non formali o informali;

  • tenendo conto che i CFA costituiscono la misura del carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere determinati obiettivi formativi e che un CFA corrisponde a 25 ore di lavoro, tra ore di contatto e ore di studio individuale;

Il Consiglio Accademico, in data 17 dicembre 2022, delibera quanto segue:

 

Art. 1. Riconoscimento Crediti Formativi Accademici, in ingresso o in itinere

  1. Gli studenti possono fare richiesta di riconoscimento crediti, sulla base del loro curriculum accademico, universitario o professionale, contestualmente alla domanda di ammissione ai corsi di primo e di secondo livello, di master o di specializzazione.

  2. Sulla base della dichiarazione dello studente attestante il possesso di competenze relative al corso di studi al quale si richiede l’ammissione, potranno essere riconosciuti CFA con corrispondente riduzione di quelli
    necessari al conseguimento del diploma.

  3. Nel redigere il piano di studi individuale dello studente, la segreteria didattica terrà conto dei CFA in ingresso riconosciuti nei diversi ambiti delle attività formative, eventualmente distribuendoli nell’arco dell’intero percorso formativo.

  4. Analoga richiesta di riconoscimento crediti può essere prodotta dagli studenti durante il percorso di studi al fine di ottenere la riduzione, totale o parziale, dei CFA necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi
    di singole discipline o delle attività di tirocinio.

  5. Le richieste di riconoscimento crediti devono essere redatte sui moduli informatici predisposti dal conservatorio e il richiedente s’impegna a non utilizzare gli stessi titoli per eventuali ulteriori richieste. 

  6. È possibile chiedere il riconoscimento di CFA per attività svolte su programmazione del Conservatorio Casella quando le stesse non abbiano dato origine a un compenso economico.

  7. La segreteria didattica attribuisce d’ufficio i CFA per attività che lo studente abbia già svolto in precedenti percorsi accademici presso il Conservatorio Casella, salvo espressa domanda di frequenza dello stesso e previa verifica della disponibilità nelle classi richieste.

 

Art. 2 Commissione di riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici

  1. L’esame della documentazione relativa ai crediti in ingresso e in itinere, nonché la loro valutazione e attribuzione di CFA, è competenza di una apposita commissione formata da due docenti individuati dal Consiglio Accademico fra i suoi componenti e da uno studente membro della Consulta.

  2. Nella valutazione dei suddetti titoli si terrà opportunamente conto della maggiore o minore affinità e/o attinenza dei titoli acquisiti e delle attività svolte con l’indirizzo di studi prescelto, del carico di lavoro stimato, nonché del maggiore o minore livello di qualificazione artistica e/o scientifica dei suddetti titoli e attività.

  3. La commissione trasmette alla segreteria didattica le proprie deliberazioni in merito alle richieste di riconoscimento CFA in ingresso in tempo utile per l’inizio dell’anno accademico ed entro 20 giorni dalle richieste per quelle in itinere.

  4. Per i corsi erogati dal Conservatorio Casella in collaborazione con altre istituzioni formative, la  Commissione è integrata dal coordinatore del corso o da un referente dell’istituzione partner.

 

Art. 3 Ricorsi e/o integrazioni delle richieste di CFA

  1. Gli studenti possono presentare reclamo alla commissione per delibere negative, o ritenute incongrue nell’attribuzione dei CFA, con documentate richieste di riesame, eventualmente integrate con  nuovi titoli, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento.

  2. La commissione potrà recepire le richieste di revisione aggiornando le precedenti valutazioni o  confermando con giudizio definitivo le decisioni già adottate, con adeguata motivazione.

 

Art. 4 Crediti relativi a stage e altre attività formative a scelta dello studente

  1. Agli studenti che nell’anno accademico in corso svolgano una documentata attività di livello professionale riconducibile alla scuola di appartenenza potranno essere riconosciuti CFA a valere sugli stage e altre attività formative a scelta dello studente.

  2. Le attività promosse dal Conservatorio Casella con la partecipazione degli studenti, al di fuori delle attività curricolari previste dal piano di studi, devono di norma indicare il numero di CFA attribuibili e potranno essere riportate sul Diploma Supplement in ragione della loro rilevanza.

  3. Sarà cura del coordinatore delle singole attività organizzate dal Conservatorio Casella proporre alla commissione la relativa valutazione in CFA (valutazione cui si potrà far riferimento anche per le attività
    esterne, formative e professionali svolte dagli studenti) secondo i seguenti criteri:

• Per ogni attività di stage in ambito solistico o cameristico fino a un massimo di 1 CFA

• Per ogni attività di stage in ambito corale o orchestrale fino a un massimo di 0,5 CFA

• Per ogni attività di performance in ambito solistico o cameristico fino a un massimo di 1 CFA

• Per ogni attività di produzione in ambito corale o orchestrale fino a un massimo di 1 CFA

• Per ogni attività di produzione in ambito audio e multimediale in studio o dal vivo fino a un massimo di 1 CFA

• Per ogni giorno di seminario o conferenza come relatore fino a un massimo di 1 CFA

• Per ogni giorno di laboratorio o stage come partecipante fino a un massimo di 0,5 CFA

• Per ogni giorno di seminario o conferenza come uditore fino a un massimo 0,2 CFA