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Covid-19: Obbligo vaccinale per il personale di Università e AFAM dal 1° febbraio 2022 e altre informazioni.

Pubblicato il DL del 7/1/2022 che dall'1 febbraio 2022 estende l’obbligo vaccinale al personale delle Università e delle Istituzioni di AFAM a prescindere dall’età. 

Per gli studenti, purchè di età inferiore ai cinquant’anni, rimane in vigore l’obbligo del green pass base (ottenibile anche con test antigenico rapido valido 48 ore).

Gli obblighi non si applicano alle persone esentate dalla campagna vaccinale.

In particolare, il decreto prevede che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell’obbligo. L’inosservanza di quanto previsto porterà alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

Rimane infine prioritario lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari, ma tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, si potranno svolgere con modalità a distanza gli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio.

Per l’accesso nei locali della nostra sede si consiglia l’uso della Mascherina FFP2.

Estratto dalla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022

Omissis…

Art. 2

Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

  1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

Omissis…

Sanzioni pecuniarie introdotte dal medesimo DL

(le sanzioni pecuniarie sono introdotte dall' Art.1 di questo decreto come modifica dell'Art. 4 della legge 76 del 28/5/2021)

(...)

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). — 1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

 (...)

Osservazione sulla validità del green pass:

Dal 1° febbraio 2022 tutti i green pass avranno la validità ridotta a 6 mesi (Art. 3 del  DL 24 dicembre 2021 n. 221). In particolare chi avesse completato solo il ciclo vaccinale primario (seconda dose o vaccino monodose) verso la fine di luglio si troverebbe a quella data in condizioni di indempienza dell'obbligo vaccinale (cfr. art 4 punto c. poco sopra).

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